Gentile Cliente,
desideriamo informarla che l’INPS, con la circolare n. 106 del 16 ottobre 2026 ed il messaggio 3343 del 20.10.2026, ha fornito indicazioni in merito al Nuovo Bonus Mamme per il 2026, la misura prevista dall’art. 1, comma 207, della Legge n. 199/2025, destinata a sostenere economicamente le lavoratrici madri in presenza di determinati requisiti familiari, reddituali e lavorativi.
Il contributo riconosciuto è pari a 60 euro per ciascun mese, o frazione di mese, di vigenza del rapporto di lavoro o di svolgimento dell’attività lavorativa autonoma, fino a un massimo di dodici mensilità e per un importo complessivo annuo di 720 euro.
Possono beneficiare del contributo le lavoratrici madri di due figli, purché il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a dieci anni, oppure le madri di tre o più figli, con il figlio più piccolo di età inferiore a diciotto anni. Per le madri di tre o più figli il bonus non spetta nei mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le quali può tuttavia trovare applicazione l’esonero contributivo fino ad un massimo di euro 250,00 dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice (da richiedere al datore di lavoro), previsto dalla Legge n. 213/2023 e riconosciuto fino al 31 dicembre 2026.
Ai fini del riconoscimento del beneficio sono considerati anche i figli adottati e quelli in affidamento preadottivo. I requisiti relativi al numero e all’età dei figli devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2026.
Sotto il profilo lavorativo, il Bonus Mamme 2026 è riconosciuto alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, con esclusione delle lavoratrici domestiche, nonché alle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, alle Casse professionali o alla Gestione Separata INPS. Sono invece escluse le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). È inoltre necessario che il reddito da lavoro rilevante ai fini fiscali, riferito all’anno 2026, non sia superiore a 40.000 euro. Nel computo rientrano anche i redditi esenti o assoggettati a tassazione sostitutiva o agevolata, nonché le indennità sostitutive della retribuzione, mentre restano esclusi i trattamenti NASpI e DIS-COLL e i redditi da pensione.
Il contributo sarà corrisposto in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2026, contestualmente alla mensilità di dicembre. L’importo riconosciuto non sarà imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileverà ai fini della determinazione dell’ISEE.
Per ottenere il beneficio, le lavoratrici interessate dovranno presentare apposita domanda all’INPS (non sono previsti adempimenti a carico del datore di lavoro) attraverso il portale istituzionale, accedendo mediante SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. In alternativa, sarà possibile rivolgersi al Contact Center Multicanale dell’Istituto oppure a un Patronato.
Il Nostro Studio resta a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.
Cordiali saluti.
Capocotta & Rinaldi Consulting S.t.p.
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