Gentile Cliente,
desideriamo informarla che l’I.N.P.S., con circolare n. 139 del 28/10/2025, ha dato piena attuazione alla disposizione prevista dall’ articolo 6, comma 2, del Decreto- Legge n. 95 del 2025, con la quale è stato introdotto un nuovo beneficio economico destinato alle lavoratrici dipendenti madri pubbliche o private (cosiddetto “Bonus mamme con figli”) nonché alle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse di previdenza professionali e la Gestione Separata I.N.P.S. Sono ammesse al beneficio anche le lavoratici in somministrazione e con contratto di lavoro intermittente, sono invece escluse le lavoratrici domestiche e le titolari di cariche sociali.
L’importo, riconosciuto a domanda, è pari ad € 40,00 / mese a favore delle seguenti categorie di lavoratrici madri:
- Madri con due figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo), fino al mese del compimento del decimo anno di età del secondo figlio, per ogni mese o frazione di mese di attività lavorativa o di rapporto di lavoro in essere;
- Madri con più di due figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo), fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, alle medesime condizioni.
Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025. Qualora tale requisito si perfezioni in un momento successivo al 1° gennaio 2025, il nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito.
I soggetti richiedenti devono possedere nell’anno 2025 un reddito fiscale da lavoro dipendente o autonomo non superiore ad € 40.000.
Per le madri con più di due figli, il diritto alla somma è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro non derivi da un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e che il periodo per il quale si richiede il beneficio non coincida con mesi di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto, queste ultime, possono accedere fino al 31 Dicembre 2026 all’esonero del 100% dei contributi previdenziali per la quota posta a loro carico in busta paga.
La domanda dovrà essere presentata entro il 9 dicembre 2025 tramite Istituti di Patronato o direttamente sul sito I.N.P.S. dalla richiedente in possesso di identità digitale Spid.
Qualora i requisiti si perfezionino dopo tale data (es. nascita del secondo figlio), la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2026, con erogazione prevista entro febbraio 2026.
Al momento della presentazione della domanda la richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso congiunto dei requisiti previsti. Le domande saranno sottoposte, anche dopo l’erogazione della prestazione, ai controlli previsti in materia di autocertificazioni. In caso di dichiarazioni mendaci è previsto il recupero di quanto indebitamente percepito maggiorato di sanzioni ed interessi nonché la segnalazione alla procura della Repubblica e/o alle altre sedi giudiziarie competenti.
L’importo sarà erogato direttamente dall’I.N.P.S. sulle coordinate bancarie indicate dalla lavoratrice nella domanda.
Per la presentazione della domanda, qualora non effettuata personalmente, Vi invitiamo a rivolgerVi esclusivamente ad un istituto di Patronato di Vs fiducia.
Cordiali saluti.
Capocotta & Rinaldi
Consulting S.t.p.
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